PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione e compiti della Commissione).

      1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle società e gli istituti di rilevazione dell'opinione pubblica che hanno effettuato sondaggi elettorali in occasione delle elezioni politiche del 9 e 10 aprile 2006, di seguito denominata «Commissione», con i seguenti compiti:

          a) svolgere accertamenti sulle società e gli istituti di rilevazione;

          b) verificare la trasparenza dei loro comportamenti;

          c) individuare le metodologie applicate nella rilevazione dei dati;

          d) verificare i princìpi utilizzati per non condizionare il campione preso in esame;

          e) individuare i criteri con i quali tali dati sono divulgati;

          f) verificare l'influenza sul corpo elettorale dei dati diffusi.

Art. 2.
(Composizione e durata della Commissione).

      1. La Commissione è composta da dieci senatori e da dieci deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in modo che siano rappresentati tutti i gruppi costituiti in almeno un ramo del Parlamento, in proporzione alla loro consistenza numerica.
      2. La Commissione, nella prima seduta, elegge al suo interno il presidente, due vicepresidenti e due segretari, a maggioranza dei suoi componenti.

 

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      3. La Commissione conclude i propri lavori entro un anno dalla data della sua costituzione e presenta al Parlamento una relazione finale sulle indagini svolte.

Art. 3.
(Organizzazione dei lavori
della Commissione).

      1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
      2. Le sedute della Commissione sono pubbliche; tuttavia, la Commissione può deliberare, a maggioranza semplice, di riunirsi in seduta segreta.
      3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.
      4. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro.
      5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono ripartite in parti uguali tra la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica e sono poste a carico dei rispettivi bilanci interni.